In riferimento alle attività di alternanza scuola lavoro, si forniscono ai consigli di classe del triennio le seguenti indicazioni:
Le annunciate modifiche delle attività di alternanza scuola lavoro, così come presenti nel testo della legge di bilancio 2019 in corso di approvazione (che si allega), inducono a supporre che già da quest’anno scolastico le predette attività saranno molto ridimensionate nel numero di ore (dalle attuali 200 a 90, per quanto riguarda i Licei) e nei relativi finanziamenti.
Le stesse attività assumeranno, a quanto pare, una diversa denominazione, e il MIUR dovrà, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della predetta legge, fornire delle nuove linee guida.
Al momento, tuttavia, nulla è stato ancora definitivamente deciso.
Nel frattempo, occorre operare con cautela e buon senso, basandosi su alcuni elementi di maggiore certezza.
- In primo luogo, è indubbio che le attività in questione saranno mantenute in forma obbligatoria, sia pure in misura ridotta, come parte integrante del curricolo.
- In secondo luogo, lo svolgimento delle attività di ASL quale requisito di accesso all’Esame di stato, previsto dal D.Lgs 62/2017, è stato differito al 1/9/2019: ciò significa che, a decorrere dal prossimo anno scolastico, l’aver svolto tali attività (comunque verranno denominate) sarà condizione necessaria per sostenere l’esame di Stato.
Pertanto, le classi terze e quarte dovranno necessariamente programmare per quest’anno delle attività di alternanza scuola lavoro, in modo da consentire ad ogni alunno il raggiungimento di almeno 30/40 ore durante il terzo anno, e di almeno 70/80 ore il quarto. Ciò affinché durante il quinto anno resti da attuare il monte ore più contenuto possibile, come da orientamento del Collegio docenti.
Per quanto riguarda le quinte attuali, è assodato che quest’anno lo svolgimento delle attività di ASL non costituisce condizione indispensabile per l’ammissione all’esame, come stabilito dal D.L. 91 del 25 luglio 2018.
D’altra parte, nelle circolari ministeriali contenenti le indicazioni operative per l’esame di stato (la più recente è la n. 3050 del 4 ottobre), si conferma che il colloquio si svolgerà come previsto dall’art. 17 comma 9 del D. lgs 62/2017, ossia: “Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi”.
Inoltre, va ricordato che lo svolgimento dell’attività di ASL, come parte integrante del curricolo, comporta la necessità di valutare tali attività, e di considerarle ai fini dell’attribuzione del voto di comportamento o disciplinare. In particolare, la Nota MIUR 7194 del 24/4/2018 fornisce alcune indicazioni importanti, che si riportano di seguito:
“Risulta, tuttavia, fuor di dubbio che le studentesse e gli studenti i quali hanno svolto attività di alternanza scuola lavoro per il monte ore minimo previsto dalla legge 107/2015, abbiano avuto l’opportunità di acquisire una serie di competenze legate al profilo di indirizzo, ovvero trasversali, utili ad incrementare le loro capacità di orientamento e a favorire la loro occupabilità nel momento in cui entreranno nel mondo del lavoro.
Sulla base della certificazione delle relative competenze acquisite entro la data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle suddette esperienze e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti.
In aderenza con quanto disposto dalle annuali Ordinanze ministeriali, in sede di predisposizione della terza prova scritta e di organizzazione del colloquio, la Commissione di esame tiene conto, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, abilità e competenze, anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, indicate nel Documento del Consiglio di classe”.
In ogni caso, tali esperienze sono da considerare quale elemento di valorizzazione del curriculum dell’allievo; la loro eventuale mancanza non deve costituire in alcun modo elemento di penalizzazione nella valutazione.
Le esperienze condotte in alternanza scuola lavoro sono riportate nel modello di certificazione di cui al decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26, allegato al diploma, tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”.
In sintesi: se la mancanza delle esperienze di ASL non può costituire elemento penalizzante, è anche vero che la loro presenza, se adeguatamente presentata nel Documento del Consiglio di classe e illustrata efficacemente dal candidato in sede di colloquio, può costituire un fattore valorizzante.
Pertanto i Consigli di classe delle quinte utilmente possono offrire agli studenti l’occasione di valorizzare il loro curricolo e la prova d’esame, proponendo adeguate attività, in numero contenuto di ore, anche per il presente anno scolastico.
Quanto all’organizzazione delle attività di ASL del nostro Liceo, si precisa che la figura del tutor di classe, prevista dalla riorganizzazione deliberata dal Collegio a giugno, è da intendersi strettamente legata al progetto di ASL deciso dal Consiglio di classe.
Come da normativa, le attività di alternanza si concretizzano in progetti e relative convenzioni con soggetti partner, per cui è previsto un tutor interno. Pertanto, non è ipotizzabile una figura di tutor indipendente da uno specifico progetto messo in atto in una classe.
A maggior ragione, considerata la prospettata riduzione delle ore e dei finanziamenti, è opportuno che ogni classe del triennio si concentri su un solo progetto valido per tutti, programmato dal consiglio di classe e gestito da un unico tutor interno.
Eventuali progetti trasversali, ai quali potranno partecipare per libera adesione singoli alunni, avranno i loro tutor, i quali possono non appartenere al consiglio di classe. Tali progetti, come stabilito in Collegio, dovranno essere in numero limitato e di elevata qualità formativa.
Si precisa che, fatti salvi i progetti trasversali, il tutor interno può essere un qualsiasi docente del Consiglio di classe, compreso il coordinatore, purché si faccia carico dello svolgimento di un preciso progetto.
Si ricorda infine che il progetto di ASL rivolto alla classe non deve comportare oneri per le famiglie, e dunque non può coincidere con stage o altre attività a carico delle famiglie. Tali attività, in sé valide e legittime, possono utilmente corroborare il monte ore di ASL di ciascun alunno, ma non costituire l’unica opzione possibile.
La referente per l’Alternanza scuola lavoro
Prof.ssa Claudia Careri
La referente per l’orientamento
Prof.ssa Annalisa Palazzo
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alberto Cataneo
(Firma autografa sostituita a mezzzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 deld.lgs. n.39/1993)