Amministrazione trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
La presente sezione “Amministrazione trasparente” è stata adeguata a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che ha riordinato e semplificato la normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1 c. 35 della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
“Amministrazione trasparente” è organizzata in sezioni (attivabili cliccando sulle voci sottoriportate) e in sotto-sezioni, cliccando sulle quali è possibile accedere alle informazioni che riguardano i diversi aspetti dell'attività amministrativa e istituzionale dell'Istituzione Scolastica.
Inoltre, le pagine dedicate alle sotto-sezioni sono state integrate con le ulteriori tipologie di dati individuate dalla Commissione Indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT) tramite la Delibera n.50/2013.
Si ricorda che il riutilizzo dei dati di cui è prevista la libera fruizione recentemente ribadita dal D. Lgs. 33/2013 è possibile solo ai sensi del D.Lgs.196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali" - Legge sulla Privacy): nei casi in cui il riutilizzo di tal dati fosse necessario, si deve chiedere il consenso all'interessato per la loro ripubblicazione.
Si precisa che i dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Amministrazione Trasparente anni precedenti
- Dettagli
- Categoria: Amministrazione trasparente
- Ultima modifica: Venerdì, 22 Giugno 2018 13:02
- Pubblicato: Venerdì, 22 Giugno 2018 12:50
- Visite: 9901
Qui sono disponibili, in ordine cronologico crescente e nelle diverse sezioni,
i documenti in Amministrazione Trasparente per gli anni scolastici precedenti al 2017/18
Amministrazione Trasparente
Albo
Bandi gara e Contratti
Bilanci
Filename | Size |
---|---|
Conto Consuntivo 2013.zip | 2.32 MB |
Conto Consuntivo 2015.zip | 2.26 MB |
Conto consuntivo 2014.zip | 1.9 MB |
PAEF 2016 Variazione 1.docx | 37.11 KB |
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2014.zip | 2.95 MB |
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2015.rar | 1.53 MB |
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016.zip | 1.51 MB |
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017.pdf | 2.11 MB |
Whistleblowing - Segnalazione illeciti
- Dettagli
- Categoria: Amministrazione trasparente
- Ultima modifica: Mercoledì, 31 Gennaio 2018 14:05
- Pubblicato: Mercoledì, 31 Gennaio 2018 14:05
- Visite: 15804
- FONTE NORMATIVA E NATURA DELL’ISTITUTO
La legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha introdotto nell’ordinamento italiano una misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.
Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un’amministrazione che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire.
La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.
Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.
Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.
- SCOPO E FINALITA’ DELLA PROCEDURA
Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.
In tale prospettiva, l’obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.
- OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico.
In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:
- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni interne sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla scuola o ad altro ente pubblico;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine della scuola;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all’ambiente;
- pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l’Istituto.
Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi.
- CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI
Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:
- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito dell’Istituto scolastico;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati; l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, purché recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, verranno prese in considerazione ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).
- MODALITA’ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE
L’Istituto scolastico mette a disposizione un apposito modello per la segnalazione dei presunti illeciti e irregolarità. Il modello è reperibile nel sito web dell’Istituto nella sezione “Amministrazione trasparente” (in fondo a questa pagina). Tuttavia, la segnalazione può essere redatta anche in difformità al modello suggerito.
La segnalazione va indirizzata al Responsabile per la trasparenza dell’Istituto.
Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della segnalazione interna non lo esonera dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.
La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:
- mediante invio, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; In tal caso, l’identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della trasparenza che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;
- a mezzo del servizio postale o brevi manu; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “All’attenzione del Responsabile della trasparenza riservata/personale”.
- ATTIVITA’ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE
La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la trasparenza che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.
Qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la trasparenza, in relazione alla natura della violazione, provvederà:
- a presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente;
- a comunicare l’esito dell’accertamento all’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio.
- FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER (ai sensi dell’art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione)
- A) Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione
Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art.2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l’identità del whisteblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.
Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.
La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento.
Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui:
- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.
La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii..
Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i..
- B) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower
Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.
La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti dell’Istituto scolastico.
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e al Dirigente scolastico dell’Istituto.
- RESPONSABILITA’ DEL WHISTLEBLOWER
La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile.
Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura.
- MODELLO PER LA SEGNALAZIONE
Trovi qui, in allegato, il modello per la segnalazione del presunto illecito.
Accesso Civico
- Dettagli
- Categoria: Amministrazione trasparente
- Ultima modifica: Lunedì, 07 Novembre 2022 16:34
- Pubblicato: Mercoledì, 26 Luglio 2017 14:08
- Visite: 2315
Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
- Responsabile della trasparenza: il Dirigente scolastico Lucia Presilla
- Recapiti telefonici: 06121124305
- Caselle di posta elettronica istituzionale:
PEO: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
- Titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta: il Direttore dell'Ufficio scolastico Regionale del Lazio dott. Rocco Pinneri.
- Recapiti telefonici: centralino 06 77391
- Caselle di posta elettronica istituzionale:
PEO:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
La richiesta non prevede motivazione e la pubblica amministrazione conclude il procedimento entro 30 giorni.
La procedura non prevede costi ad eccezioni di quelli effettivamente sostenuti dalla pubblica amministrazione per la riproduzione dei dati su supporto materiale.
Come presentare l’istanza:
- in allegato, via mail, all’indirizzo del Dirigente scolastico – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. –(indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”), allegando scansione di un documento d’identità valido;
- di persona, presentando all’ufficio segreteria il modello cartaceo e allegando fotocopia di un documento d’identità valido.
Normativa P.A.
- Dettagli
- Categoria: Amministrazione trasparente
- Ultima modifica: Domenica, 11 Giugno 2017 17:44
- Pubblicato: Martedì, 06 Giugno 2017 22:12
- Visite: 2597
In ottemperanza all'art. 12 del D.Lgs. 33/2013, i riferimenti normativi quali Leggi (abbreviate con L.), Decreti-Legge (D. L.), Decreti Legislativi (D. Lgs), Decreti del Presidente della Repubblica (DPR) e Decreti Ministeriali (D. M.) contengono link esterni alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva". Per le circolari e i comunicati si rimanda all'apposita sezione.
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa
- Regolamento d'Istituto e altri regolamenti
- Codice di Disciplina e Codice di Comportamento.
- Contratti collettivi nazionali di lavoro.
Testi contrattuali vigenti:
-CCNL reperimento risorse ripristino scatti di anzianità, 13 marzo 2013 LINK
-CCNL rimodulazione posizioni stipendiali, 4 agosto 2011 LINK
-CCNL 2008/2009 II biennio economico, 23 gennaio 2009 LINK
-CCNL 2006/2009 e I biennio economico 2006/2007, 29 novembre 2007 LINK
- L. 517/1977: "Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico" (programmazione educativa, valutazione degli alunni, integrazione e sostegno per alunni portatori di handicap).
- L. 241/1990: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- L.104/1992: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili".
- L. 97/1994: "Nuove disposizioni per le zone montane" (relativamente all'istituzione degli Istituti Comprensivi).
- D.Lgs. 297/1994: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado".
- L. 59/1997: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" (art. 21, relativo all'autonomia scolastica).
- D.P.R. 275/1999: "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche".
- C.C.N.L. 26 maggio 1999, art. 6: Contrattazione Integrativa d'Istituto - RSU (Pdf, 664 kb).
- D.I. 44/2001: regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".
- L. 53/2003: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" (Riforma Moratti) e decreti applicativi.
- D.Lgs. 196/2003: "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Legge sulla Privacy)
- D.Lgs. 82/2005: "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD).
- D.Lgs. 81/2008: "Attuazione dell'articolo 1 della L. 23/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- L. 133/2008: "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 112/2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".
- L. 169/2008: "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 137/2008 recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università" (Riforma Gelmini).
- D.Lgs. 106/2009: "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- D.Lgs. 150/2009: "Attuazione della L. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" - Riforma Brunetta (Pdf, 2,2 Mb)
- D.Lgs. 235/2010: "Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 82/2005, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della L. 69/2009" - Nuovo CAD (Pdf, 352 kb)
- L. 183/2011: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012" (Semplificazione).
- D.L. 95/2012: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)" - Spending review.
- L. 134/2012: "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 83/2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese" (articolo 18).
- L. 190/2012: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- L. 221/2012: "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 179/2012 (Sviluppo bis - Crescita 2.0), recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".
- D.M. 254/2012: "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del D.P.R. 89/2009".
- Legge Finanziaria annuale. LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013). (12G0252) (GU n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2013, ad eccezione dei commi 98, 99, 100, 426 e 477 che entrano in vigore il 29/12/2012.
- D.Lgs. 33/2013: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- DPR 16 aprile 2013, n.62: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
Note:
Entrata in vigore del provvedimento: 19/06/2013
dlgs 33/2013
Art. 12 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati
Amministrazione Trasparente
- Dettagli
- Categoria: Amministrazione trasparente
- Ultima modifica: Martedì, 06 Giugno 2017 20:01
- Pubblicato: Martedì, 06 Giugno 2017 20:00
- Visite: 9734
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013); le sezioni, le sottosezioni e i relativi paragrafi sono quelli previsti dalla legge, ma numerose voci non sono presenti nella scuola (es. quelle che riguardavano le PA territoriali come Province e Comuni, ma che non trovano corrispondenti nella Pubblica Istruzione).
Responsabile della trasparenza: Dirigente Scolastico.
Si ricorda che il riutilizzo dei dati di cui è prevista la libera fruizione recentemente ribadita dal D. Lgs. 33/2013 è possibile solo ai sensi del D.Lgs.196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali" - Legge sulla Privacy): nei casi in cui il riutilizzo di tal dati fosse necessario, si deve chiedere il consenso all'interessato per la loro ripubblicazione.
Si precisa che:
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
D. Lgs. 33/2013
La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina "Amministrazione trasparente" o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. L'obiettivo di questa organizzazione è l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di "collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni. L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione "Altri contenuti". Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive.